Si comunica che anche per la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita è prevista la liquidazione dei compensi ai sensi del D.M. 55/2014 così come novellato, anche in caso di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato per il caso di esito positivo delle citate procedure.
L’inserimento della domanda di liquidazione del compenso deve avvenire attraverso la piattaforma telematica SIAMM (https://lsg.giustizia.it/). SI EVIDENZIA che tale piattaforma NON consente di correggere le istanze e/o integrare i documenti in essa inseriti. In tali circostanze, infatti, è previsto unicamente il RIGETTO della istanza di liquidazione.
Si ricorda che la documentazione assolutamente necessaria ed imprescindibile da allegare all’istanza è la seguente:
- copia del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio;
- documentazione da cui si possa evincere che trattasi di materia obbligatoria per la mediazione o la negoziazione assistita;
- copia del verbale attestante l’esito positivo della mediazione o copia dell’accordo di negoziazione assistita;
- autocertificazione della parte ammessa che alla data dell’istanza permangono i requisiti per la concessione del g.p. e non vi sono state modiche o che le stesse non hanno fatto venir meno il requisito;
- proforma di parcella;
- istanza di liquidazione predisposta ai sensi del D.M. 55/2014 così come novellato.
In caso di dubbi o per ulteriori chiarimenti, la Commissione patrocinio a spese dello Stato è a disposizione dei Colleghi.
La Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi