OMESSA DICHIARAZIONE DI VALORE NEGLI ATTI

Egregi Signori Avvocati,

a seguito della segnalazione della Cancelleria Civile di questo Tribunale, in ordine alla omessa dichiarazione di valore della controversia, da parte di alcuni Avvocati, si precisa che è necessario indicare negli atti il valore della stessa, specificando la dizione “indeterminabile” anche per gli atti che siano esenti, ovvero allorquando si corrisponde il contributo fisso (es materia di famiglia):

Gli effetti della mancata dichiarazione di valore:

Art 13 comma 6, dpr 115/2002: “Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f);

la disposizione prevista dall’art. 13, comma 6, D.P.R. 115/2002 ha certamente natura sanzionatoria. Di conseguenza, la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all’art. 14 T.U., indipendentemente dal loro valore e dall’autorità giudiziaria competente nella specie”.

Si invita pertanto ad attenersi alle indicazioni fornite.

Cordiali saluti.

 

La Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi