Statuto dell’Organismo di Mediazione Forense

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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI

“Organismo di Mediazione FORENSE”

finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del Foro di Brindisi

S T A T U T O

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi (d’ora in avanti COA), con delibera adottata nell’adunanza del 15 marzo 2011, ha istituito l’Organismo di Mediazione Forense (d’ora in avanti ODM).

Art. 2 – Principi generali e oggetto

  • Il presente atto disciplina l’organizzazione interna dell’ODM dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi e si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità, serietà, efficienza, professionalità, onorabilità e indipendenza.
  • L’ODM dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi ha per oggetto e scopo lo svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali vertenti sui diritti disponibili e insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio e sede sociale in Italia o all’estero, attraverso: 
  1. a) la promozione, lo sviluppo, l’organizzazione e la realizzazione di procedure di mediazione; 
  2. b) la formazione di soggetti qualificati professionalmente per l’attività conciliativa; 
  3. c) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere e a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione.
  • L’ODM si impegna a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie in tutti i casi in cui l’organismo stesso ha un interesse nella lite.

Art. 3 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

  • L’ODM è ente non autonomo dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, ne costituisce un’articolazione ed è privo di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del medesimo Ordine.
  • La garanzia della capacità finanziaria dei fondi per il funzionamento dell’ODM è costituita dalle entrate derivanti dall’attività di mediazione e, ove queste non siano sufficienti, da fondi erogati dal COA.
  • L’ODM, rappresentato dal Presidente del COA, è comunque dotato di adeguata autonomia organizzativa, con propria contabilità distinta e autonomia amministrativa rispetto a quella del COA, nonché capacità di agire nei rapporti coi terzi.
  • Il COA è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali eventualmente derivanti, a qualunque titolo, dallo svolgimento dell’attività e delle funzioni dell’ODM;
  • L’ODM garantirà la qualificazione professionale del Responsabile dell’organismo e dei mediatori.

Art. 4 – Sede

  • L’ODM svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Tribunale di Brindisi presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Art. 5 – Personale dipendente

  • L’Organismo si avvale dei dipendenti o prestatori di lavoro dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, a tal fine delegati e utilizzati per il raggiungimento dello scopo sociale.
  • Tali soggetti hanno l’obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti la prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

TITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6 – Organi dell’Organismo

  1. Organi dell’ODM sono il Presidente, il Direttivo, il Responsabile, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 7 – Il Presidente

  • Presidente dell’ODM è il Presidente del COA.
  • Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Direttivo dell’ODM, fissando i punti all’ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale organo, promuove l’attività dell’ODM e ne esprime all’esterno gli indirizzi.
  • Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede l’ODM.

Art. 8 – Il Direttivo

  • Il Direttivo è composto da sette membri i quali svolgono le loro funzioni esplicitate al successivo comma 9, a titolo gratuito. 
  • Membro di diritto e presidente del Direttivo è il Presidente del COA o un suo delegato; gli altri sei membri vengono nominati a insindacabile giudizio del Consiglio dell’Ordine tra i Consiglieri in carica del medesimo e/o tra gli iscritti nell’albo degli avvocati. Il COA attribuisce anche le cariche di Responsabile, Segretario e Tesoriere dell’ODM.
  • I componenti del Direttivo restano in carica per un quadriennio e, comunque, in coincidenza con il mandato del COA e, in ogni caso, fino all’insediamento di quello nuovo. I componenti sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi e giustificati motivi.
  • II Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, anche ad horas, con comunicazione telefonica, e-mail, WhatsApp.
  • II Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.
  • In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Responsabile o, in sua mancanza, il componente più anziano per iscrizione all’albo degli Avvocati.
  • Le riunioni del Direttivo sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, anche informatico, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del COA.
  • Le decisioni del Direttivo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.
  • Il Direttivo ha i seguenti compiti:
  • redigere e aggiornare periodicamente l’elenco dei mediatori;
  • vigilare sulla tenuta del registro degli affari di mediazione;
  • esaminare le eventuali richieste dei Mediatori e provvedere, in base a quanto previsto nel regolamento dell’ODM, alla sostituzione dei mediatori;
  • esaminare gli esposti nei confronti dei mediatori;
  • valutare il rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi previsti dal regolamento di procedura e comunque di quelli cui è tenuto;
  • provvedere alla sospensione del mediatore dall’esercizio dell’opera di mediazione o alla sua cancellazione dall’elenco nei casi previsti dal regolamento;
  • predisporre, unitamente al Responsabile, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero, che saranno trasmessi dal Responsabile; 
  • collaborare con il Ministro competente al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso l’ODM, distinguendo i casi i cui la stessa sia stata attivata per volontà delle parti, sia stata demanda dal giudice della causa ovvero rientri nei casi in cui l’obbligatorietà sia stata prescritta dalla legge. Per ciascuna di tali categorie dovranno poi specificarsi i casi di successo ovvero i casi di esonero dal pagamento delle indennità;
  • provvedere a comunicare immediatamente al Responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiorna-mento formativo dei mediatori;
  • approva il rendiconto contabile predisposto dal Tesoriere.
  • Il Direttivo e/o il COA, salvo il possesso della polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione, non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di mediazione iscritti nel Registro.

Art. 9 – Il Responsabile

  • Il Responsabile è nominato dal COA tra i componenti del Direttivo e può essere revocato dallo stesso COA per gravi e giustificati motivi.
  • Egli resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del Direttivo e, comunque, fino all’insediamento di quello nuovo.
  • Il Responsabile collabora con il Presidente dell’ODM e ne segue e attua le direttive; egli, coadiuvato dal Segretario, cura l’esecuzione di ogni delibera del Direttivo coordinando il personale addetto all’ODM in via provvisoria e secondo turnazione; è corresponsabile della tenuta e dell’aggiornamento degli elenchi dei mediatori nonché delle procedure di individuazione, di nomina e di sostituzione del mediatore.
  • Individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, unitamente alla Segreteria;
  • Corregge il valore indicato dalle parti in maniera difforme dalle norme del codice di procedura civile, unitamente alla Segreteria.

Art. 10 – Il Segretario

  • Il Segretario è nominato dal COA tra i componenti del Direttivo e può essere revocato dallo stesso COA per gravi e giustificati motivi.
  • Egli resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del Direttivo e, comunque, fino all’insediamento di quello nuovo.
  • Il Segretario coadiuva il Presidente e il Responsabile, cura la redazione dei verbali delle sedute del Direttivo, provvede alla custodia dei relativi registri e sovrintende alle ulteriori attività di segreteria. Sottoscrive unitamente al Responsabile i verbali del Direttivo.
  • Il Segretario, unitamente al Presidente e al Responsabile, supervisiona l’attività di Segreteria, che consiste anche nella custodia del fascicolo di ciascuna procedura attivata e nella tenuta di un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato, a cura della Segreteria, per almeno tre anni successivi alla chiusura di esso.

Art. 11 – Il Tesoriere

  • Il Tesoriere dell’ODM è il Tesoriere del COA.
  • Egli resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del Direttivo e, comunque, fino all’insediamento di quello nuovo.
  • Il Tesoriere cura la gestione ordinaria della contabilità e provvede alla predisposizione del rendiconto contabile, sia preventivo che consultivo, da sottoporre prima al Direttivo e quindi al COA per la definitiva approvazione;
  • La contabilità dell’Organismo segue le stesse fasi della contabilità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Art. 12 – Degli obblighi nei confronti del responsabile del registro

  • L’ODM è tenuto negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d’ordine con la dicitura: “iscritto al n. … del registro degli organismi deputati a gestire procedimenti di mediazione a norma dell’art. 18 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28“.
  • È fatto obbligo all’ODM di comunicare immediatamente al responsabile del registro ministeriale tutte le vicende immediatamente modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione nel medesimo registro.

TITOLO III

DEI  MEDIATORI  E  DEL  PROCEDIMENTO  DI  MEDIAZIONE

Art. 13 – Elenco dei Mediatori

  • Per svolgere le sue funzioni l’ODM si avvale di un elenco di mediatori composto da avvocati e in numero di almeno cinque.
  • I mediatori devono dichiarare la propria disponibilità a svolgere in via esclusiva l’attività di mediazione presso l’ODM dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi. 
  • Le domande di iscrizione nell’elenco dei mediatori dell’ODM potranno essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno solare. 
  • Il Direttivo delibera in merito all’iscrizione dei mediatori che hanno presentato domanda, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 17 del presente Statuto.
  • Nella formazione dell’elenco si tende a mantenere una congrua proporzione tra il numero dei mediatori iscritti e i procedimenti di mediazione effettivamente svolti.
  • Previa comunicazione al Direttivo ed entro dieci giorni dalla predetta comunicazione, il Responsabile provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all’invio dell’elenco aggiornato dei mediatori al responsabile ministeriale del registro degli organismi di mediazione.

Art. 14 – Designazione Mediatore

  • Su istanza dei soggetti interessati a esperire la mediazione e ferma restando la facoltà delle parti di scegliere congiuntamente il mediatore, l’ODM, avvalendosi della procedura telematica e dell’algoritmo, provvede a designarlo, notiziando quest’ultimo della natura della controversia e delle parti in lite. 
  • Presa visione della documentazione e con l’assunzione dell’incarico, il mediatore dichiara all’ODM, nei modi e forme di cui appresso, l’insussistenza di motivi di incompatibilità e la propria imparzialità. Per le incompatibilità, si richiamano e si applicano, in via analogica, i casi previsti dall’art. 51 c.p.c. per l’astensione del giudice.
  • In caso di dichiarata incompatibilità, l’ODM provvede a designare un nuovo mediatore.
  • Il Mediatore designato non può astenersi/rifiutarsi di assumere l’incarico ricevuto senza motivazione, quest’ultima da comunicarsi entro 48 ore dal ricevimento dell’incarico alla Segreteria e al Responsabile dell’ODM, e comunque il rifiuto non potrà avvenire per più di due volte in un anno (anche non consecutivi) pena la sospensione di sei mesi d’ufficio dall’elenco dei mediatori, con riabilitazione ad istanza di parte. La mancata comunicazione dell’accettazione dell’incarico di Mediatore, entro 48 ore dal ricevimento della PEC dalla Segreteria dell’Organismo di Mediazione, sarà considerata quale rinuncia senza motivazione.
  • Qualora la Segreteria, per i motivi di cui al precedente n. 4, riceva e/o verifichi la mancata accettazione dell’incarico per ben due tentativi, sentito il Responsabile e informato il Presidente, dovrà nominare quale Mediatore un componente del Direttivo dell’Organismo e/o del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – seguendo un preciso ordine di “turnazione” dall’elenco in ordine alfabetico visionabile nella Segreteria dell’Organismo – che non potrà rinunciare all’incarico salvo casi eccezionali e motivati, ciò al fine di garantire sempre e comunque il corretto e tempestivo funzionamento dell’OD.M.. 

Art. 15 – Norme di procedura – Rinvio

  1. Le norme per l’attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità e la sostituzione sono comunque contenute nel regolamento di procedura dell’ODM approvato dal COA.

Art. 16 – Riservatezza del procedimento

  • Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico, tranne che nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.
  • Il mediatore, l’eventuale co-mediatore, il tirocinante e consulente tecnico di mediazione, sono tenuti all’obbligo della riservatezza in ordine a tutta l’attività espletata e alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel procedimento, anche e in particolare nelle sessioni separate tenute con le parti e gli eventuali soggetti che le assistono, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 17 – Il Mediatore

  • Il Mediatore, ai sensi del D.M. 150/2023, che intende iscriversi all’ODM deve dichiarare, al momento della presentazione della domanda, di possedere i seguenti requisiti di qualificazione professionale: 
  • essere un avvocato regolarmente iscritto nell’albo degli avvocati tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi, in regola con l’attività formativa prevista dal DM 150/23, dalla legge professionale forense e eventualmente dall’Organismo;
  • aver superato con esito positivo corsi di formazione, previsti dalla normativa vigente, in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie da altri enti di formazione accreditati.
  • essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento biennale, acquisiti sempre presso gli enti di cui alla precedente lettera b).
  • Nel caso di specifica formazione conseguita presso enti terzi è facoltà dell’ODM valutarne insindacabilmente l’idoneità.
  • Ai fini di cui al primo comma il mediatore deve dichiarare, altresì, di possedere i seguenti requisiti di onorabilità: 
  • non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzioni relative a fatti non colposi;
  • non avere riportato condanne a pena detentiva non inferiore a sei mesi applicata su richiesta delle parti;
  • non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • non aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall’avver-timento;
  • non essere iscritto ad altri organismi di mediazione e di conciliazione, obbligandosi a tal fine a sottoscrivere apposita dichiarazione di esclusività.
  • essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo;
  • il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell’Elenco dei Mediatori, depositerà il proprio curriculum con l’attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell’esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione nonché copia dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all’attività di mediazione, con un massimale almeno di € 250.000,00.
  • La violazione, da parte del mediatore, degli obblighi di cui al presente articolo nonché di quelli indicati nell’allegato Regolamento di procedura determina il venir meno dei sopra indicati requisiti di onorabilità e professionalità dello stesso e dunque ne determinerà la sua sospensione/cancellazione con delibera del Direttivo, e ratifica del COA.

Art. 18 – Degli obblighi del mediatore

  • Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l’ODM.
  • Il mediatore è tenuto all’obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni del suo ufficio.
  • Il mediatore non deve assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera; né percepire compensi direttamente dalle parti.
  • Il mediatore è tenuto ai seguenti ulteriori obblighi:
  • sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e d’insussistenza di motivi d’incompatibilità con l’incarico da assumere in cui afferma:
  • di non essere incompatibile con l’affare assegnatogli;
  • di non aver mai espletato alcun incarico per alcuna delle parti interessate nei due anni precedenti (in analogia con l’art. 68 del codice deontologico forense);
  • che i collaboratori del proprio studio nonché i colleghi soci, associati, e comunque con i quali condivide lo studio anche ai soli fini della ripartizione delle spese, non abbiano mai svolto alcun incarico per alcuna delle parti interessate alla mediazione nei due anni precedenti (in analogia con l’art. 68 del codice deontologico forense);
  • di essere e rimanere imparziale, indipendente e neutrale nei confronti delle parti che esperiscono la mediazione;
  • di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di astensione previste dall’art. 51 c.p.c.;
  • di osservare il regolamento di procedura e le norme di comportamento predisposte dall’ODM;
  • di accettare il compenso previsto dal tariffario dell’ODM, allegato al Regolamento.
  • informare immediatamente l’ODM, ed eventualmente le parti, dell’affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell’opera;
  • verificare, prima della definizione del procedimento, che tutte le parti abbiano corrisposto all’ODM spese di avvio, eventuale indennità e accordo e, in ogni caso, ne darà notizia alla Segreteria dell’ODM;
  • corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
  • La mancata osservazione dei sopra citati principi, comporta la sospensione, fino alla durata di sei mesi.
  • Per quanto compatibili tali cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità si applicano al tirocinante previamente autorizzato dal Responsabile ed intervenuto nel procedimento.

Art. 19 – Procedimento di sospensione e cancellazione dall’elenco

  • Il Mediatore che non sia in possesso, ab origine o per sopravvenienza, dei requisiti di cui al precedente art. 17 e non rispetti gli obblighi di cui al precedente art. 18 e quelli previsti dal Regolamento è, con delibera del Direttivo, immediatamente sospeso in via cautelare dall’elenco e sostituito nell’incarico da altro mediatore all’uopo designato. Viene, quindi, invitato a fornire chiarimenti e al termine della fase istruttoria il Direttivo può determinarsi nei confronti del mediatore nei seguenti modi: 
  • riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
  • cancellarlo dall’elenco dei mediatori, notiziando immediatamente il COA al fine dell’apertura del rituale procedimento disciplinare.
  • Nel caso di esposto presentato da una delle parti interessate al procedimento di mediazione, il Direttivo provvede nel più breve tempo possibile a sentire il Mediatore sui fatti; all’esito dell’istruttoria può determinarsi nei seguenti modi:
  • consentire all’interessato di continuare a svolgere l’incarico;
  • sospenderlo cautelarmente dall’incarico, provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente aprire il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente all’esito il COA al fine dell’apertura del rituale procedimento disciplinare.
  • Delle sospensioni e cancellazioni dall’elenco è data immediata notizia al responsabile del registro degli organismi di mediazione.

TITOLO IV

LA CONTABILITÀ 

Art. 20 – Dei mezzi dell’ODM

  1. Per lo svolgimento delle funzioni l’ODM utilizza strumenti, mezzi e personale dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi; è tenuto a dotarsi di un registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 21 – Entrate e Uscite

  1. Sono entrate dell’ODM i proventi derivanti dall’attività di mediazione.

2.Sono uscite dell’ODM i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori. 

3.In ogni caso, il Mediatore prima della chiusura del procedimento è tenuto a verificare l’avvenuto pagamento delle indennità e delle spese di avvio, atteso che in mancanza dell’effettivo pagamento delle indennità e delle spese di avvio non si procederà alla liquidazione del compenso dei mediatori.

2. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, previo controllo, validazione ed approvazione del rendiconto contabile finanziario predisposto dall’ODM.

Art. 22 – Controllo sulla gestione contabile dell’ODM

  • Il controllo sulla gestione contabile dell’ODM è affidata al C.O.A..
  • L’ODM è tenuto a depositare il rendiconto economico presso l’Ordine degli Avvocati entro il tempo utile per inserirlo nel bilancio (consuntivo) dell’Ordine forense. 
  • In caso di mancata approvazione il rendiconto viene trasmesso al responsabile del registro per quanto di competenza dello stesso. 

Art. 23 – Delle entrate

  • I componenti positivi dell’ODM sono utilizzati per compensare i maggiori costi dell’Ordine Forense derivanti dalle attività dello stesso organismo di mediazione; in particolare per le seguenti voci di bilancio:
  • spese formazione“: corsi di aggiornamento e/o convegni e/o giornate di studio organizzati all’ODM;
  • spese di cancelleria“: modulistica e cancelleria varia per l’attività dell’ODM;
  • spese postali e telefoniche“: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall’attività dell’ODM;
  • altri costi“: altri costi non preventivamente definibili derivanti e non dall’attività dell’ODM ed eventuali spese del personale per straordinari da deliberare ed approvare dal COA.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Cancellazione dal Registro

  • L’ODM che non svolge almeno dieci procedimenti di mediazione nel corso di un biennio ovvero non assolve agli obblighi di comunicazione previsti, è cancellato d’ufficio dal registro secondo quanto stabilito dal D.M. 150/2023. 
  • Nel caso di cancellazione dell’ODM dal registro i procedimenti di mediazione pendenti saranno trasmessi, previo pagamento dei prescritti diritti, all’organismo di mediazione istituito presso la C.C.I.A.A. di Brindisi.
  • La cancellazione preclude all’ODM di ottenere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno.

Art. 25 – Allegati 

  • Sono allegati al presente statuto, diventandone parte integrante, il Regolamento di procedura (allegato 1), il Codice Etico (allegato 2) e la tabella delle indennità spettanti all’ODM per l’opera prestata (allegato 3).

Art. 26 – Norma finale

  • Per quanto non previsto nel presente statuto e nell’allegato regolamento di procedura dell’ODM si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 27 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

  • Il presente statuto entra in vigore dalla data dell’avvenuta iscrizione dell’ODM nel registro degli organismi di mediazione tenuto presso la direzione generale della giustizia civile del Ministero della Giustizia.
  • Il Direttivo rimane in carica fino al rinnovo da parte del successivo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi.

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