Codice Etico e di Condotta

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ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI

CODICE ETICO

Sede: Via Lanzilotti, n. 3, 72100 – Brindisi 

presso l’Ordine degli Avvocati di Brindisi – Tribunale di Brindisi

Telefax 0831.586993 – pec: mediazione@coabrindisi.legalmail.it – P.Iva 02313300747

Premessa

Il Codice etico dell’Organismo è una summa dei diritti e doveri morali volta alla definizione delle responsabilità etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento. 

Il Codice etico pertanto è teso a definire l’insieme dei principi ai quali sono chiamati ad uniformarsi tutte le persone che, a vario titolo, partecipano all’ organizzazione e al funzionamento dell’Organismo stesso. 

Il Codice etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti dell’Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana. 

1.-Principi generali. L’organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

– responsabilità verso l’utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti, e collaboratori) oltre alla piena responsabilità verso la collettività;

– dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l’organismo. 

2.-Uguaglianza. L’organismo di mediazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull’età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche. 

L’Organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità che non siano contrarie a legge. 

3.-Correttezza.

Tutti i soggetti che collaborano all’Organismo di Mediazione Forense e che partecipano all’attività dello stesso Organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproca.

4.-Conflitto di interesse. Tutti i soggetti che collaborano in seno all’Organismo di Mediazione Forense e che partecipano all’attività dello stesso Organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell’Organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall’organismo. 

5.-Riservatezza. Tutti i soggetti che collaborano in seno all’Organismo di Mediazione Forense e che partecipano all’attività dello stesso Organismo, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite o, comunque, in ogni caso ricevute, durante il procedimento stesso. 

L’Organismo garantisce, nell’acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, il rispetto dell’attuale disciplina sulla privacy. Il mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa, dallo Statuto e dal Regolamento dell’Organismo di Mediazione ed è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell’espletamento della propria funzione. 

Anche a tal fine il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione 

6.-Equità, uguaglianza e diligenza

L’Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti. 

Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell’Organismo devono rispettare il criterio dell’imparzialità e dell’indipendenza. 

7.-Incompatibilità. Sono cause di incompatibilità con l’attività di mediatore per ogni singolo affare: a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura; b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito. c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime. d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento. Si richiamano espressamente e fanno parte integrante e sostanziale del presente codice etico le disposizioni contenute nel codice deontologico della professione forense attualmente in vigore in tema di mediazione, e precisamente: 

Art. 62 codice deontologico – Mediazione 1. L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice. 2.L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza. 3.Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato: a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito. 4. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali. 5. L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione. 

8.-Linguaggio. L’Organismo di mediazione, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile. L’Organismo si impegna a consegnare il proprio Codice Etico al Responsabile del Registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli utenti. 

9.-Effetti della violazione e della inosservanza del codice etico.

La violazione o l’inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta oltre alla risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi anche la possibilità, per l’Organismo stesso, di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi. 

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