Incentivi fiscali

Esenzione dall’imposta di registro fino a €. 100.000,00

L’accordo di mediazione è esente dal pagamento dell’imposta di registro fino al valore di 100.000 euro, altrimenti la stessa è dovuta per la parte eccedente tale importo.

Crediti di imposta per la parte in mediazione

La parte (persona fisica o giuridica) ha diritto a vedersi attribuito un credito di imposta nelle seguenti misure:

fino a € 600,00 sull’indennità pagata all’Organismo in caso di accordo conciliativo (ridotto a €. 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo); questo incentivo viene riconosciuto a tutte le mediazioni (obbligatorie, demandate e volontarie);
fino a € 600,00 sul compenso versato al proprio avvocato in caso di accordo conciliativo (ridotto a €. 300,00 se la procedura si conclude con un mancato accordo), nei limiti previsti dai parametri professionali; questo incentivo viene riconosciuto soltanto alle mediazioni obbligatorie e demandate;
fino a € 518,00 sul contributo unificato corrisposto per il giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata, pari all’importo versato e fino ad un massimo di 518,00 euro; questo incentivo viene riconosciuto soltanto alle mediazioni demandate dal giudice.
Il credito d’imposta è utilizzabile anche qualora si svolgano nell’arco di un anno più procedure, cumulandosi, ma fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.

Al fine di vedersi attribuito il credito d’imposta, la parte deve presentare una domanda contenente alcuni dati specifici (il numero d’ordine dell’Organismo, la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo con il numero del procedimento e la data dell’accordo, la dichiarazione di valore, l’indicazione della materia ai fini statistici).

La domanda si presenta esclusivamente tramite la piattaforma digitale ministeriale per la gestione delle richieste di riconoscimento dei crediti di imposta, accedendo da (qui) mediante identificativo SPID, CIEId almeno di livello due e CNS (certificato digitale contenuto in smartcard o chiavetta usb), e usando l’applicativo ‘Istanza credito di imposta’ all’interno del Portale ministeriale.

La richiesta va presentata dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, con indicazione della PEC cui ricevere le comunicazioni (che altrimenti vengono rese disponibili nell’area riservata).

In caso di richiesta di più crediti va presentata un’unica domanda annuale.

Effettuate le verifiche sull’istanza del contribuente, il Ministero riconosce l’importo spettante e entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda, comunica al richiedente l’importo del credito di imposta attribuitogli.

Il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, con modello F24, presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. I crediti non danno luogo a rimborso.