Istituti Penitenziari di Lecce – Colloqui Avvocati con i propri assistiti nella fascia pomeridiana.

La Direzione degli Istituti Penitenziari di Lecce porge alla vostra cortese attenzione che a partire dalla data
del 09.03.2023 i colloqui pomeridiani con gli Avvocati si effettuano nella giornata del Giovedì secondo i
seguenti orari:

  • 13.30/14.30
  • 14.30/15.30
  • 15.30/16.30
  • 16.30/17.30
    Per ogni turno potrà accedere un massimo di n. 5 Avvocati, ad eccezione della fascia oraria di 16.30/17.
    30, nella quale potranno accedere soltanto n. 3 avvocati.
    Ogni Avvocato, nell’ora richiesta, potrà avere colloquio con un massimo di quattro assistiti, prenotando
    entro le ore 24.00 del Martedì.
    All’email di prenotazione sarà data conferma dall’ufficio colloqui-avvocati, e nel contenuto dell’email
    inviata il legale dovrà indicare se il colloquio con il proprio assistito sarà visivo oppure tramite Skype. Si fa
    presente che in mancanza di tale indicazione sulla modalità del colloquio richiesto la prenotazione non sarà
    accettata.
    I colloqui richiesti dagli Avvocati per i detenuti/e allocati/e nel padiglione C3, nel Reparto Femminile o
    Sezione Psichiatrica potranno essere eseguiti sempre nel massimo di n. 4 detenuti per Avvocato in base alle
    circostanze consentite.
    L’email di prenotazione dovrà pervenire all’indirizzo avvocati.cc.lecce@giustizia.it tramite posta
    elttronica ordinaria e non tamite posta certificata.
    Anticipatamente si ringrazia.

Negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione e divorzio- introduzione
comma 2-bis all’art.6 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con
modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, per effetto dell’art.9, comma 1, lett.i), n.3,
d.lgs. 149/2022 – circolare

L’art.9, comma 1, lett. i), n. 3, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha introdotto all’articolo
6 del d.l. n.132 del 2014 (in materia di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni
consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e
mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti) il comma 2-
bis, per disciplinare le modalità telematiche di invio dell’accordo raggiunto.

In particolare, la norma dispone che l’accordo è trasmesso con modalità telematiche, a
cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del
nullaosta o per l’autorizzazione. A sua volta, il procuratore della Repubblica, quando appone il
nullaosta o rilascia l’autorizzazione, trasmette l’accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati
delle parti.
In attesa che venga strutturato il flusso telematico che consentirà tali comunicazioni,
sentito il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, gli uffici competenti sono autorizzati ad
accettare il deposito in forma cartacea da parte degli avvocati che assistono le parti degli
accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014