L’art.9, comma 1, lett. i), n. 3, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha introdotto all’articolo
6 del d.l. n.132 del 2014 (in materia di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni
consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e
mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti) il comma 2-
bis, per disciplinare le modalità telematiche di invio dell’accordo raggiunto.
In particolare, la norma dispone che l’accordo è trasmesso con modalità telematiche, a
cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del
nullaosta o per l’autorizzazione. A sua volta, il procuratore della Repubblica, quando appone il
nullaosta o rilascia l’autorizzazione, trasmette l’accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati
delle parti.
In attesa che venga strutturato il flusso telematico che consentirà tali comunicazioni,
sentito il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, gli uffici competenti sono autorizzati ad
accettare il deposito in forma cartacea da parte degli avvocati che assistono le parti degli
accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014